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Danni da vaccino: cosa è cambiato con la nuova sentenza UE?

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Danni da vaccino: sentenza UE dice che non serve consenso scientifico per provarli.

In queste ultime settimane il tema dei danni da vaccino è sempre più rovente. Nel bel mezzo della diatriba con al centro il discusso decreto legge, tra manifestazioni no vax e vari dibattiti piuttosto infiammati, arriva anche la sentenza del 21 giugno che propone un’interpretazione inaspettata riguardo alla causalità vaccinale.

La Sentenza in questione è quella che decide la causa C‑621/15, che vede protagonista la Corte di Giustizia dell’UE che dice la sua in merito alla questione dei danni da vaccino, in riferimento alle prove.

 

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Infatti è da anni che si delineano due veri e propri movimenti: i pro vax e i no vax. I primi si scagliano contro i secondi, ritenendoli colpevoli della nuova diffusione di malattie debellate, nonché di mettere in pericolo l’immunità di gregge, e quindi esporre a rischi non indifferenti i soggetti che per vari motivi non possono vaccinarsi. I secondi accusano i primi di ignoranza e cecità, perché sostenitori dell’idea (supportata più o meno scientificamente) che ci sia correlazione tra l’insorgere di alcune patologie e le somministrazioni vaccinali.

 

E proprio su questo punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell’UE che sostiene che, laddove manchi il consenso scientifico, possono bastare le prove di indizi gravi, precisi e concordanti.

Quindi il giudice nazionale, in mancanza di prove certe e inconfutabili, può decidere che esista un difetto del vaccino e un nesso di causalità tra il vaccino stesso e una patologia, purché le prove fornite consentano allo stesso di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che gli indizi portano a dedurre che quanto si vuole dimostrare corrisponda alla realtà.

 

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A fronte di questo Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), commenta così: «L’Europa dà l’impressione di essere un continente in decadenza in cui la scienza non la fa da padrone». Aggiunge: «La mancanza di prove rende ogni ipotesi nulla. Mi sembra tutto basato sul niente e non vedo quale sia l’appiglio scientifico di questa decisione. Nello specifico questa associazione presunta tra vaccino contro l’epatite B e sclerosi multipla non è stata dimostrata. Il vaccino contro l’epatite B è “a uso universale”, cioè viene usato su tutti i bambini oltre che sulle categorie a rischio, quindi la possibilità che si verifichi un evento avverso nello stesso arco temporale di somministrazione del farmaco immunizzante non significa che ci sia un nesso di causa-effetto. Per stabilire un nesso causale bisogna avere quantomeno a disposizione dati epidemiologici che mostrino un’incidenza della malattia più elevata post vaccinazione. Invece nella popolazione che si sottopone al vaccino anti-epatite B e in quella non vaccinata, la presenza (incidenza) della sclerosi multipla è identica».

 

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Qual è stato l’oggetto della sentenza del 21 giugno 2017?

I giudici del Lussemburgo sono stati chiamati ad esprimersi sul caso di un uomo che si è ammalato di sclerosi multipla pochi mesi dopo aver fatto il vaccino contro l’epatite B (tra fine 1998 e metà 1999), per poi morire proprio a causa della malattia nel 2011, ovvero 11 anni dopo la prima diagnosi della malattia. Così la famiglia ha fatto causa alla casa farmaceutica Sanofi Pasteur (un colosso con sede nella capitale francese,), chiedendo un risarcimento dei danni da vaccino. Il risarcimento molto probabilmente verrà concesso, poiché che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea recita: “In mancanza di consenso scientifico, il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il medesimo e una malattia possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti”.

Il collegio europeo, per sentenziare la correlazione causale, ha fatto riferimento alle pregresse condizioni di salute dell’uomo, risultate agli atti come eccellenti, ma anche all’assenza di precedenti familiari e al collegamento temporale tra l’esecuzione dell’antidoto e la comparsa della patologia.

Quindi, se questa Sentenza farà scuola, basteranno prove come la prossimità temporale tra la somministrazione dell’antidoto e l’insorgenza di una malattia, l’assenza di problemi di salute personali e familiari, e l’esistenza di un numero rilevante di casi repertoriati di insorgenza della sclerosi multipla a seguito di simili somministrazioni.

 

Leggi anche: Danno morale causato da malasanità: come ottenere risarcimento?

 

Conclusioni

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