Danno morale e malasanità: come viene quantificato?
Innanzitutto chiariamo che il danno morale, in giurisprudenza, è ciò che viene considerato un danneggiamento non materiale (quale potrebbe essere invece il danno biologico) contro la persona. Essendo non sempre dimostrabili, la quantificazione monetaria del danno morale non è semplice, soprattutto in ambito della malasanità. Infatti molto spesso si registrano richieste di risarcimento per danno morale ai danni di medici o ospedali, e ciò accade ogni volta che un soggetto patisce delle sofferenze patologiche dovute a un fatto illecito provocato dal comportamento negligente di un operatore sanitario o dall’errore di esecuzione di un intervento.
Nel danno morale sono inclusi stati psicologici quali depressione, ansia, dolore, angoscia, paura. Proprio per la sua natura interpretabile è estremamente difficile quantificare economicamente il danno morale. Il danno dipende da fattori soggettivi, per cui difficilmente misurabili e valutabili. La cifra risarcitoria è generalmente lasciata alla discrezionalità del giudice che la determina applicando il criterio equitativo. Ovviamente un ruolo determinante viene svolto dagli avvocati, che devono saper raccogliere prove valide e avere spiccate capacità persuasive.
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Chi riguarda il danno morale?
Ovviamente, essendo che il danno morale è prettamente legato alla sfera dei sentimenti della persona, esso non riguarda che le persone fisiche e mai gli enti o le persone giuridiche. In sede civilistica, il danno morale è espressamente previsto all’art. 2059 c.c., il quale stabilisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
Il risarcimento del danno morale
Come dicevamo, per la natura di danno non patrimoniale, il danno morale non si può quantificare economicamente, poiché è legato a fattori meramente soggettivi, che quindi non possiamo misurare e accertare. Per questo il risarcimento del danno morale è spesso oggetto di polemiche e attriti, perché quasi sempre viene ritenuto non congruo a risanare il soggetto danneggiato.
In sede giudiziaria il danno morale può essere risarcito se viene dimostrato che esso sia stato causato da un comportamento illegale posto in essere dal medico o dall’ospedale.
Come del danno biologico e patrimoniale, anche del danno morale risponderanno sia il medico che la struttura sanitaria dove è avvenuto l’illecito, ma anche la ASL competente. Il danno morale dovrà poi essere provato in tribunale e, come dicevamo, sta alle qualità persuasive dell’avvocato, nonché alla qualità delle prove fornite, illustrare al giudice l’elevato grado di sofferenza patito dal proprio assistito a causa del comportamento sbagliato del medico o del nosocomio.
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Anche la Suprema Corte ha stabilito che “il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata ex art. 2056 c.c. Deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione” (sent. n. 26972/08 Sezioni Unite).
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Inoltre la Suprema Corte stabilisce che qualora venga accertato un danno biologico di rilevante entità anche il risarcimento del danno morale deve subire la medesima forma di liquidazione, non potendo essere valutato come danno inferiore o di minor conto.
Dal 2009 anche il legislatore si è allineato alle posizioni della giurisprudenza e con il DPR n. 37/09 ha stabilito che il danno morale deve essere considerato una specifica e autonoma voce di danni tra quelli liquidabili. Negli ultimi anni la Cassazione ha specificato di dover commisurare il risarcimento del danno morale a quello del danno biologico, in quanto la sofferenza psicologica va di pari passo a quella dovuta alla lesione fisica. Senza dimenticare l’insegnamento della Suprema Corte, la quale ha sancito nelle sue sentenze il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, inteso quest’ultimo come categoria ampia per la cui liquidazione il giudice deve considerare tutti i pregiudizi subiti dalla persona senza però duplicare il risarcimento attribuendo definizioni diverse ai medesimi pregiudizi.
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L’evoluzione giurisprudenziale in materia del risarcimento del danno morale ha portato, con la sentenza n. 18641/2011, all’importante traguardo per cui il danno morale deve essere considerato una voce di liquidazione autonoma da quella del generico danno non patrimoniale, seppure sempre proporzionale al danno biologico a cui è inevitabilmente connessa.
Conclusioni
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