Consenso informato: cos’è?
Il consenso informato è l’assenso del paziente a subire un trattamento terapeutico. Quindi, in sostanza, è il presupposto di legittimità dell’azione del medico. Sottoporsi ad interventi dev’essere sempre una libera scelta, e il diritto è tutelato dalla Costituzione: nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà (art. 32 della Costituzione). Il consenso deve essere libero e informato, e inoltre può essere revocato in qualunque momento. Quando un medico compie un intervento o terapia (che sia invasivo o no) senza consenso può andare incontro a richieste di risarcimento del danno e addirittura, a seconda dei casi, a responsabilità penale. Questo a prescindere dalla riuscita o meno dell’intervento o terapia, purché ovviamente il danno non sia futile, e dunque consistente in meri disagi.
Ma il consenso informato dev’essere anche consapevole, ovvero essere preceduto da un’informativa che illustri le caratteristiche, i rischi e le finalità dell’intervento.
Quando il paziente non è in condizione di esprimere il suo consenso, allora dovrà intervenire la persona che il soggetto ha delegato e, nel caso di minorenni, dovranno decidere i genitori o chi ne fa le veci.
Il consenso informato, per legge, non dev’essere necessariamente in forma scritta, anche se la forma scritta risulta essere una tutela per ospedale qualora venga messa in discussione l’esistenza del consenso (perché sarà l’ospedale che dovrà fornire la prova che il paziente si sia esposto volontariamente al trattamento medico).
Leggi anche “Responsabilità medica e prescrizione: entro quando sporgere denuncia per malasanità?”
Se hai subito un trattamento medico e non ti è stato sottoposto il consenso informato, potresti avere il diritto ad un risarcimento dei danni: contattaci e chiedi la nostra consulenza gratuita per un’analisi dettagliata dei fatti. Siamo avvocati esperti in risarcimento danni per malasanità.
Una recente sentenza che aveva come oggetto il consenso informato ha affermato che:
Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’”id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo (Cass. n. 27751/2013).
Appare chiaro quanto il semplice tacere una complicanza, pur prevedibile in percentuale molto bassa, determini già una violazione, anche abbastanza rilevante.
Cosa succede nei casi di urgenza?
Qualora il medico di trova di fronte ad un caso di urgenza, ovvero una di quelle situazioni in cui il soggetto si trovi in pericolo di vita ma non è in grado di formulare l’assenso alle procedure mediche, il medico è tenuto ad intervenire comunque, e il non osservare il consenso informato in quel caso, e solo in quel caso, è legittimo. Infatti sia il codice civile che quello penale prevedono che il personale medico intervenga prontamente in caso di necessità e urgenza, cioè per salvare una persona da un rischio grave e imminente, anche senza il consenso dell’interessato.
Se hai subito un trattamento medico e non ti è stato sottoposto il consenso informato, potresti avere il diritto ad un risarcimento dei danni: contattaci e chiedi la nostra consulenza gratuita per un’analisi dettagliata dei fatti. Siamo avvocati esperti in risarcimento danni per malasanità.
Conclusioni: quando è possibile richiedere un risarcimento danni per omissione del consenso informato?
Posto che come dicevamo all’inizio è diritto di tutti avere il quadro chiaro su come che il personale medico interverrà, sui rischi, anche i più improbabili, e sulle finalità dell’intervento. Qualora questo non avvenga, cioè nel caso in cui il paziente non è stato sottoposto al consenso informato, si possono delineare i seguenti casi:
- se il trattamento non è eseguito correttamente, il paziente avrà la possibilità di richiedere il risarcimento del danno; Leggi Malasanità e risarcimento: come chiedere i danni e a chi fare causa?
- se durante il trattamento si verifica una complicanza della quale non si era stati informati, il paziente potrà richiedere il risarcimento del danno;
- se il trattamento è eseguito correttamente ma il paziente è stato sottoposto a pratiche che non ha autorizzato si può delineare la possibilità di una richiesta dei danni.
Se hai subito un trattamento medico e non ti è stato sottoposto il consenso informato, potresti avere il diritto ad un risarcimento dei danni: contattaci e chiedi la nostra consulenza gratuita per un’analisi dettagliata dei fatti.
Aiuto Malasanità dispone di un team di avvocati specializzati in risarcimenti da danni medici e malasanità.
Non dovrai mai pagare alcun costo se prima non otterrai il risarcimento: anche le visite specialistiche saranno a nostro carico.