Risarcimento per Errore Medico Postoperatorio: Il Caso di Ottavio

Topics covered

Malasanità dopo un intervento chirurgico: scopri il caso di Ottavio e come ottenere un risarcimento per errore medico postoperatorio e responsabilità medica ospedaliera.

Introduzione

La fase successiva ad un intervento chirurgico è spesso la più esposta a casi di malasanità postoperatoria, specialmente quando si ignora una sintomatologia chiara. Anche quando l’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito, una gestione clinica inadeguata del paziente nelle ore e nei giorni successivi può causare gravi complicanze. È proprio in questa fase che si verificano alcuni dei più gravi episodi di malasanità, riconducibili ad errori medici postoperatori. Un errore medico postoperatorio può dar luogo ad un risarcimento per responsabilità medica ospedaliera, se si dimostra che la condotta omissiva o negligente ha causato un aggravamento evitabile delle condizioni del paziente.

Il caso di Ottavio, 66 anni, è emblematico: ricoverato per un intervento di resezione gastrica e colecistectomia, è deceduto pochi giorni dopo a causa di una peritonite diffusa non riconosciuta tempestivamente.

Secondo la consulenza tecnica d’ufficio (CTU), il decesso di Ottavio sarebbe stato evitabile con una gestione clinica più attenta. In questo articolo analizziamo quando un errore medico postoperatorio può dar luogo ad un risarcimento, cosa dice la legge in merito e quali sono i passaggi fondamentali per accertare la responsabilità sanitaria in casi come questo.

Indice

2. Risarcimento per errore medico postoperatorio (riconoscimento tardivo del problema)

3. Accertamento Tecnico Preventivo: punti chiave della CTU

4.Conclusione

1.Complicanza postoperatoria dopo occlusione intestinale

Quando si parla di malasanità postoperatoria, è fondamentale ricostruire con precisione il contesto clinico che ha preceduto l’errore. Nel caso di Ottavio, il percorso inizia con una diagnosi di occlusione intestinale causata da volvolo sigmoideo, una condizione acuta in cui un tratto dell’intestino crasso si attorciglia su sé stesso, compromettendo il flusso ematico e causando un rischio concreto di ischemia intestinale.

Ottavio viene ricoverato con urgenza e si procede con un intervento chirurgico per rimuovere il tratto dell’intestino colpito da ischemia e ristabilire la continuità intestinale. La tecnica chirurgica è corretta, ma trattandosi di un paziente fragile e affetto da una grave patologia addominale, sarebbe stato necessario predisporre una sorveglianza clinica postoperatoria stretta e prolungata, al fine di intercettare tempestivamente ogni segnale di possibile complicanza.

Dalla cartella clinica risulta che nei primi giorni dopo l’intervento, persiste un quadro infiammatorio sistemico con febbre, leucocitosi e deterioramento progressivo dello stato generale, elementi che avrebbero dovuto far sospettare una complicanza in atto.

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Tuttavia, questi segnali non vengono adeguatamente valutati e il quadro clinico precipita. È proprio in questo snodo tra il dovere di vigilanza postoperatoria e il mancato riconoscimento tempestivo della patologia che si inserisce l’ipotesi di errore medico postoperatorio risarcibile, tipico nei casi di malasanità postoperatoria.

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2. Risarcimento per errore medico postoperatorio (riconoscimento tardivo del problema)

Nel decorso postoperatorio del primo intervento, Ottavio ha iniziato a manifestare segni clinici compatibili con una deiscenza anastomotica, ovvero la rottura della sutura tra due segmenti intestinali. Sintomi come febbre persistente, dolore addominale, alterazione dei valori ematochimici e peggioramento dello stato generale richiedevano un’attenta sorveglianza clinica e, in caso di sospetto, un immediato approfondimento diagnostico.

Secondo le linee guida della Società Italiana di Chirurgia (SIC) e le raccomandazioni internazionali (ESCP, WSES), in presenza di segni clinici suggestivi, la deiscenza deve essere sospettata e trattata entro 24-48 ore, preferibilmente mediante revisione chirurgica tempestiva. Un ritardo nell’individuazione può comportare la progressione verso peritonite generalizzata e shock settico, con esiti potenzialmente fatali.

2.1 Sintomi postoperatori ignorati

Nel caso di Ottavio, i segnali clinici postoperatori sono stati sottovalutati per diversi giorni. Nonostante la comparsa di febbre, dolori addominali e deterioramento delle condizioni generali, nessun accertamento diagnostico è stato eseguito tempestivamente, e il necessario intervento chirurgico è stato eseguito solo quando il quadro clinico era già drammaticamente compromesso.

Il trattamento chirurgico tardivo ha evidenziato una peritonite conclamata legata alla deiscenza, con contaminazione del peritoneo e quadro settico evoluto. Condizione che, in un paziente già fragile, ha reso vani gli sforzi terapeutici successivi.

2.2 Il mancato intervento tempestivo come causa del peggioramento

Il ritardo nel predisporre il secondo intervento ha avuto un ruolo determinante nell’aggravamento del quadro clinico di Ottavio. Secondo la CTU, un trattamento tempestivo e mirato — basato su una corretta interpretazione dei sintomi e su un’immediata revisione chirurgica — avrebbe significativamente aumentato le possibilità di sopravvivenza.

In ambito medico-legale, la condotta omissiva del team sanitario rappresenta un caso tipico di malasanità postoperatoria e responsabilità medica ospedaliera, dove la valutazione tardiva ha impedito una gestione efficace di una complicanza nota e trattabile. A fronte di una condotta clinica tanto grave, la valutazione giuridica assume un ruolo centrale nella ricostruzione della responsabilità.

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2.3 Inquadramento giurisprudenziale: il ruolo della colpa medica

La giurisprudenza italiana ha più volte affermato che il medico risponde per colpa anche nei casi in cui l’omissione diagnostica ritardi il trattamento di una complicanza prevedibile e gestibile, aggravando in modo determinante le condizioni del paziente. Si tratta di un principio fondamentale in materia di risarcimento per errore medico postoperatorio, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III, n. 18392/2017), “la mancata attivazione di condotte diagnostiche e terapeutiche tempestive, in presenza di segni clinici compatibili con una complicanza nota e frequente, integra la responsabilità del sanitario per colpa professionale“.

Nel caso di Ottavio, l’errore è consistito proprio nella mancata tempestività del riconoscimento della complicanza e nella violazione delle linee guida cliniche, rendendo così configurabile una piena responsabilità medica ospedaliera.

3. Accertamento Tecnico Preventivo: punti chiave della CTU

Nel percorso di valutazione della responsabilità medica per errore postoperatorio, l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) svolge un ruolo decisivo. È attraverso questa fase che un consulente tecnico nominato dal giudice (CTU) analizza in profondità la condotta sanitaria, gli esiti clinici e il nesso causale tra l’errore e il danno subito dal paziente.

Nel caso di Ottavio, la CTU ha messo in luce gravi profili di colpa medica nella gestione postoperatoria successiva alla resezione intestinale per volvolo sigmoideo. L’anastomosi manuale confezionata durante il primo intervento richiedeva, come previsto dalla letteratura scientifica e dalle linee guida chirurgiche, un attento monitoraggio clinico nelle 48-72 ore successive, proprio per escludere il rischio di deiscenza, una delle complicanze più temute.

3.1 Profilo di colpa medica: omissione di sorveglianza

Secondo il CTU, la sorveglianza post-anastomotica è stata gravemente carente. I sintomi lamentati da Ottavio (febbre persistente, dolore addominale, alterazione degli indici infiammatori) avrebbero dovuto allertare il personale sanitario e condurre ad una immediata rivalutazione clinica, coni indagini radiologiche mirate ed esplorazione chirurgica urgente.

Tale omissione è stata interpretata come colpa professionale medica per imperizia e negligenza, in violazione dei protocolli di gestione del paziente operato per occlusione intestinale.

Il CTU sottolinea che: “il mancato reintervento entro le 24-48 ore dalla comparsa dei primi sintomi ha rappresentato un errore clinico rilevante, che ha permesso l’estensione della peritonite e aggravato in modo irreversibile il quadro clinico.”

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3.2 Violazione dei protocolli e diagnosi tardiva

La consulenza tecnica evidenzia che, in presenza di anastomosi intestinale recente, la presenza di febbre, leucocitosi e dolori addominali acuti avrebbe dovuto indurre una diagnosi differenziale orientata alla deiscenza, da trattare chirurgicamente in urgenza.

Il mancato rispetto di questo protocollo, unito al ritardo nell’esecuzione della TAC addome e nella valutazione del chirurgo, ha avuto conseguenze gravi. Solo quando la peritonite era ormai conclamata, Ottavio è stato rioperato, ma la compromissione delle condizioni cliniche era già tale da comportare un decorso sfavorevole per il paziente.

4. Conclusione

Il caso di Ottavio dimostra quanto possa essere sottile la linea tra una complicanza prevedibile e una malasanità postoperatoria evitabile. Quando il personale sanitario non rispetta i protocolli di sorveglianza, sottovaluta sintomi evidenti e ritarda un intervento salvavita, la conseguenza non è solo clinica, ma anche giuridica.

Affidarsi a professionisti esperti in responsabilità medica è il primo passo per ottenere giustizia. Il nostro team lavora con medici legali ed avvocati specializzati per analizzare la documentazione clinica, avviare un’azione legale e quantificare correttamente il danno subito.

In presenza di danni gravi causati da una gestione inadeguata nella fase successiva all’intervento chirurgico, il risarcimento per malasanità postoperatoria diventa non solo possibile, ma doveroso.

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  • Prof. Dott. De Luca Paolo

    Già Docente Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni Università “La Sapienza”

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Prof. Dott. De Luca Paolo

Già Docente Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni Università “La Sapienza”

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Prof. Dott. De Luca Paolo

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  • Prof. Dott. De Luca Paolo

    Già Docente Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni Università “La Sapienza”

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